Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2021

 

Con il provvedimento del 31 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2021, che costituiscono parte integrante dei modelli REDDITI 2022.

 

Il provvedimento in esame indica le cause di esclusione connesse all’emergenza COVID per:

  • i contribuenti che hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi nel periodo d’imposta 2021, rispetto al periodo d’imposta 2019;
  • le imprese “multiattività” che conseguono, dalle attività non comprese nell’ISA relativo dell’attività prevalente, ricavi superiori al 30% di quelli totali e per gli esercenti attività d’impresa e di arti o professioni che partecipano ad un gruppo IVA.

In presenza delle suddette cause di esclusione, il modello ISA deve, comunque, essere compilato (senza le variabili “precalcolate”, circ. AE n. 16/2021, § 3.2) e allegato al modello REDDITI.

 

I nuovi modelli tengono conto dell’aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 predisposto per la produzione e la divulgazione di dati statistici a partire dal 01 gennaio 2022, che sarà adottato per finalità statistiche e amministrative a partire dal 01 aprile 2022.

L’ammontare dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito, erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non devono essere indicati (quadri contabili F e H).

 

Il provvedimento definisce inoltre le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2021, distinguendo tra:

  • acquisizione massiva dei dati da parte degli intermediari (differenziando ulteriormente a seconda che l’intermediario sia già in possesso di delega alla consultazione del Cassetto fiscale oppure ne sia privo);
  • acquisizione puntuale da parte del contribuente e dell’intermediario delegato.

Il provvedimento in esame indica che, in conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a partire dal periodo d’imposta 2022, i dati economici, contabili e strutturali richiesti per l’applicazione degli ISA potranno essere accorpati, ridotti oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli REDDITI (come avvenuto con riguardo al quadro contabile H).

 

Nell’allegato n.4 al provvedimento in esame sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito del decreto di approvazione, a partire dall’annualità d’imposta 2022.

 

Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

I suddetti modelli sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.

I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le caratteristiche tecniche previste dall’allegato n.2 al provvedimento in esame e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del medesimo provvedimento.

 

Modalità per la trasmissione dei dati

I modelli devono essere trasmessi per via telematica unitamente alla dichiarazione dei redditi.

La trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero avvalendosi degli incaricati, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo ed apposito provvedimento.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica comunicano al contribuente, dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, compresi quelli relativi al calcolo del punteggio di affidabilità, utilizzando gli appositi modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per struttura e sequenza ai modelli approvati con il provvedimento in esame.