Aggiornamento sulla durata delle certificazioni verdi Covid-19 e sulle misure di quarantena e autosorveglianza

 

Nuovi termini di durata delle certificazioni verdi Covid-19

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio c.a., il D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, recante Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Il decreto in esame è in vigore dal 5 febbraio 2022.

 

La disposizione rende illimitata la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in seguito alla somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), nonché delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate, per avvenuta guarigione, ai soggetti risultati positivi e guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo.

 

Per i soggetti risultati positivi oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, la certificazione verde COVID-19 ha validità di sei mesi dall’avvenuta guarigione.

 

Ai fini dell’efficacia di tali certificazioni, valide dalla data di somministrazione della dose di richiamo o dall’avvenuta guarigione, non è prevista la necessità di ulteriori dosi di richiamo.

 

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Aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti di casi di infezione da Covid-19  

Il Ministero della Salute, con circolare n. 9498 del 4 febbraio c.a., ha aggiornato le misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da Covid-19.

 

In particolare, il Ministero precisa che, fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo eseguito alla scadenza di tale periodo.

 

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