Assistenza sul Contratto di Agenzia

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Assistenza sul contratto di agenzia

Presso le sedi territoriali Agenti FNAARC dislocate sul territorio nazionale, è possibile richiedere un appuntamento con consulenti esperti per ricevere assistenza sul Contratto di Agenzia.

Potrai avvalerti della competenza di un team qualificato che da anni offre supporto alla categoria per:

  • Consulenza pre-contrattuale e verifica della proposta di contratto
  • Assistenza in caso di ritardato pagamento delle provvigioni e di controversie con le ditte mandanti
  • Assistenza in caso di disdetta del mandato e consulenza per le varie procedure concorsuali: fallimento delle preponenti, liquidazione, concordato
  • Assistenza nella stesura della lettera di dimissioni a seguito di pensionamento per non perdere i diritti alle indennità
  • Elaborazione dei calcoli dell’indennità di fine rapporto
  • Assistenza nella procedura di conciliazione
  • Consulenza legale

Si tratta di un vincolo giuridico formalizzato tra l’Agente di Commercio e la Casa Mandante, introdotto nel codice civile dall’articolo 1742. Attraverso il Contratto di Agenzia l’Agente di Commercio assume l’incarico di promuovere stabilmente, per conto della Preponente, la promozione delle vendite e degli affari in una specifica zona geografica. A fronte di tale impegno, l’Agente di Commercio riceve un compenso su base provvigionale proporzionato sugli affari conclusi. Il contratto di agenzia è l’insieme delle condizioni che regolano il rapporto lavorativo tra l’agente e la preponente, avere una copia firmata da entrambe le parti è fondamentale per le basi della propria tutela.

  • Codice Civile dall’art. 1742 all’art. 1752
  • Accordi Economici Collettivi (AEC):
    • AEC Commercio 16/02/2009
    • AEC Industria 30/07/2014
    • AEC Confapi 17/09/2014
    • AEC Artigianato 10/12/2014
    • AEC Consorzi Agrari 03/03/2023

Esistono due topologie di Contratto di Agenzia:

  1. Contratto di Agenzia con rappresentanza: l’Agente di Commercio può agire in prima persona e concludere direttamente gli affari con i clienti.
  2. Contratto di Agenzia senza rappresentanza: l’Agente di Commercio può solamente promuovere la conclusione del contratto in nome e per conto della mandante.

In un contratto di agenzia, che regola i rapporti tra la figura dell’Agente di Commercio e la Preponente, non devono mancare questi elementi che sono fondamentali al fine di regolare il rapporto di lavoro tra le parti.

  • Il nome delle parti
  • I prodotti da trattare
  • La zona di competenza
  • La durata del contratto
  • Il compenso provvigionale
  • Richiamo agli Accordi Economici Collettivi

Secondo le norme che regolano i Contratti di Agenzia, la Preponente non può avvalersi del lavoro contemporaneo di più Agenti di Commercio in una stessa zona geografica e per lo stesso ramo di attività quando concede all’agente la zona in esclusiva. In questo caso l’Agente di Commercio ha diritto alle provvigioni su ordini diretti ed indiretti. Tuttavia si può derogare al diritto di esclusiva prerogativa a favore dell’Agente di Commercio.
L’Agente di Commercio non può svolgere l’attività di promozione per più preponenti in concorrenza tra loro, nella medesima zona affidatagli.

, gli Accordi Economici Collettivi (AEC) tutelano l’Agente di Commercio in funzione dell’entità della variazione e quindi della perdita economica che ne consegue. In caso di comunicazione di variazione contrattuale da parte della Casa Mandante è fondamentale che l’Agente di Commercio ponga la massima attenzione al termine perentorio dei 30 giorni entro i quali è tenuto a fornire riscontro rispetto alla sua accettazione o meno della modifica al contratto.

La durata del contratto di agenzia dipende dal tipo di accordo e può essere a tempo determinato o indeterminato. Nel primo caso, ha un inizio ed una fine stabiliti, vincolo che non permette di risolvere il contratto prima della scadenza, tranne casi di gravi inadempienze. Nel secondo caso, invece, non è prevista una data di scadenza e le parti possono recedere dal contratto con obbligo di preavviso. I termini di preavviso variano a seconda delle norme di riferimento applicate al contratto.

A fronte della conclusione positiva degli affari da parte dell’Agente di Commercio, la Casa Mandante riconosce una provvigione, ovvero una somma di denaro determinata come percentuale sulle vendite concluse. Le provvigioni sono dovute anche sugli affari di pertinenza dell’Agente di Commercio che sono stati conclusi successivamente allo scioglimento del contratto di Agenzia.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro la Casa Mandante deve corrispondere all’Agente di Commercio delle indennità.
Se il contratto di agenzia si scioglie ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all’Agente di Commercio saranno corrisposte direttamente all’Agente le seguenti indennità:

 

  • Firr (Fondo indennità di risoluzione del rapporto)
  • Indennità suppletiva di clientela
  • Indennità meritocratica
  • Indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale
  • Indennità sostitutiva del preavviso

Il patto di non concorrenza è un vincolo contrattuale attraverso il quale l’Agente di Commercio si impegna a non trattare con aziende concorrenti dopo la risoluzione del mandato. Deve essere in forma scritta ed inserito come clausola nel momento della stesura del mandato. Deve inoltre riguardare gli stessi clienti, la medesima zona e i gli stessi beni/servizi per i quali è stato sciolto il contratto di Agenzia. La durata massima prevista è di anni 2 e, a fronte di questo divieto di operare, l’Agente di Commercio ha diritto ad una indennità, indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale, calcolata secondo la normativa prevista dagli Accordi Economici Collettivi (AEC).

Richiedi informazioni

I dati raccolti con il presente form verranno condivisi con l’Associazione territoriale di competenza che provvederà a contattare l’interessato attraverso i canali indicati, al fine di fornire tutte le informazioni richieste o gestire opportunamente i quesiti posti.

Maggior dettaglio nella condivisione delle informazioni permetterà una risposta più precisa da parte dell’associazione.

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