Assegno Unico e Universale per i figli a carico

 

È stato introdotto l’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli a carico che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo.

 

L’Assegno Unico e Universale si applica a regime dal 01 marzo 2022 ed è erogato dall’INPS in seguito alla presentazione di un’apposita domanda che può essere presentata a partire dal 01 gennaio 2022.

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

 

Fino al 01 marzo 2022 rimangono applicabili le misure a sostegno dei figli a carico, tra cui le detrazioni IRPEF.

 

 

In cosa consiste l’Assegno Unico e Universale

 

L’Assegno Unico e Universale (AUU) per i figli:

  • è una prestazione erogata mensilmente dall’INPS a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta mediante un’apposita domanda. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età;
  • l’erogazione dell’AUU avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
  • spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
  • ha un importo commisurato all’ISEE; tuttavia, nel caso in cui non si volesse presentare un ISEE, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.

Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio.

 

L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

 

Cosa sostituisce l’AUU

 

A decorrere dal 01 marzo 2022:

  • non vengono più erogati gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari;
  • non è più valido l’Assegno temporaneo per i figli minori;
  • le detrazioni IRPEF per i figli a carico sono applicabili solo con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, quindi non sono più riconosciute le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
  • limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, perdono validità l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari;
  • per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni disabili, le detrazioni IRPEF dell’art.12 del T.U.II.RR. sono applicabili in aggiunta all’assegno unico e universale, ma vengono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni precedentemente previste per i figli a carico disabili;
  • sono abrogate la maggiorazione della detrazione per i figli a carico con meno di 3 anni di età e la maggiorazione della detrazione in caso di almeno 4 figli a carico.

 

Gli strumenti sopra elencati, dal 01 marzo 2022 verranno sostituiti dall’AUU, per il quale è necessario presentare domanda all’INPS.

 

 

Tempi e modalità di presentazione delle domande

 

Le domande per l’Assegno Unico e Universale possono essere presentate a partire dal 01 gennaio 2022.

Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo.

 

La domanda può essere presentata:

  • accedendo dal sito web inps.it al servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
  • tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.

 

La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:

  • composizione del nucleo familiare e numero di figli;
  • luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
  • IBAN di uno o di entrambi i genitori.

 

La domanda può essere o meno accompagnata da ISEE aggiornato: la presentazione dell’ISEE è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia; in mancanza di ISEE, ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto.

 

 

Esempi di importi mensili per figlio spettanti in base all’ISEE (*)

 

 Importi assegnoMaggiorazioniMaggiorazioni legate alla disabilità
figlio minorennefiglio maggiorenne fino a 21 annifiglio disabile da 21 anni in super ciascun figlio dal terzo in poiper ciascun figlio in caso di genitori entrambi lavoratoriper ciascun figlio in caso di madre con meno di 21 anniper nucleo con 4 o più figlifiglio minorenne non autosufficientefiglio minorenne con disabilità gravefiglio minorenne con disabilità mediafiglio minorenne con disabilità
fino a 15 mila euro17585858530      
20 mila euro15073737124      
25 mila euro1256161571820100105958580
30 mila euro10049494312      
35 mila euro753737296      
da 40 mila euro502525150    

 

 

 

(*) In mancanza di allegazione di ISEE l’importo minimo spettante per ciascun figlio è quello dell’ultima riga della tavola con dicitura “da 40 mila euro”.

 

 

La Segreteria rimane a disposizione per maggiori informazioni.