Obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche: proroga decorrenza sanzioni e circolare

L’articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n.124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), come modificato dal decreto crescita (decreto legge n.34 del 2019), prevede l’obbligo di pubblicare le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria” effettivamente erogati, nell’esercizio finanziario precedente, di importo almeno pari a 10.000 euro, dalle Pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c. 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165 e dai soggetti di cui all’art. 2-bis del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33.

 

Tra i destinatari dell’obbligo vi sono, tra gli altri, le imprese e quindi Agenti e Rappresentanti di Commercio.

 

Si segnala, con riferimento al sistema sanzionatorio, che, nel corso dell’iter di conversione del decreto Riaperture, è stato introdotto, anche a seguito delle criticità evidenziate dalla Confcommercio, l’articolo con cui è stata prorogata al 01 gennaio 2022 la decorrenza delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi informativi relativi all’anno 2021.

 

I termini e le modalità di pubblicazione divergono a seconda della natura giuridica del soggetto obbligato. In particolare:

  • le associazioni, Onlus e fondazioni sono tenute all’obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno nei propri siti internet o analoghi portali digitali;
  • per quanto riguarda le imprese, ai sensi del comma 125-bis:
  • i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa – ex art. 2195 del codice civile – pubblicano gli importi e le informazioni nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato,
  • mentre i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del codice civile e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa – piccoli imprenditori, società di persone soggette a obblighi semplificati e micro-imprese ex art 2435-ter del cod. civ.[3]- – assolvono l’obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

 

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio, il comma 125-ter dispone che, a decorrere dall’anno 2020, l’inosservanza degli obblighi comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e pagamento della sanzione si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.

 

Le sanzioni sono irrogate dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs 33 del 2013), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia.

 

La Segreteria FNAARC rimane a disposizione per eventuali informazioni.