Assegno unico temporaneo – Destinatari anche gli Agenti di Commercio

Con il messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021, l’INPS dà concreta attuazione alla misura dell’assegno unico temporaneo (c.d. assegno ponte) introdotta con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, per il periodo che va dal 01 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, con l’obiettivo di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

 

Dal 01 luglio al 31 dicembre 2021, quindi, le famiglie italiane beneficiarie degli ANF (Assegno per il Nucleo Familiare) percepiranno una maggiorazione per ogni figlio, mentre le famiglie che non hanno mai percepito gli ANF e presentano un ISEE non superiore a 50.000 euro, potranno beneficiare del nuovo assegno temporaneo per i figli minori. Si tratta, quindi, di una misura importante per i nuclei familiari che non percepiscono gli ANF, tutti i lavoratori autonomi e i professionisti, compresi Agenti e Rappresentanti di Commercio.

 

chi spetta, come viene calcolato e come fare domanda

 

L’Assegno Unico Temporaneo spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) già in vigore. L’Assegno Unico Temporaneo è erogato dall’Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153. Inoltre, l’Assegno Unico Temporaneo è compatibile con reddito di cittadinanza, bonus bebè e premio alla nascita.

 

L’Assegno Unico Temporaneo richiede il possesso di un ISEE non superiore a 50.000 euro, il suo importo varia in base al numero di figli minori e si riduce progressivamente all’aumentare dell’indicatore ISEE:

  • da 30,00 a 167,50 euro al mese ai nuclei con un figlio minore;
  • da 60,00 a 335,99 euro al mese ai nuclei con due figli minori;
  • da 120,00 a 653,40 euro al mese ai nuclei con tre figli minori;
  • da 160,00 a 871,29 euro al mese ai nuclei con quattro figli minori;
  • da 200,00 a 1.089,20 euro al mese ai nuclei con cinque figli minori.

 

La domanda di Assegno Unico Temporaneo deve essere presentata, di norma dal genitore richiedente e una sola volta per ciascun figlio, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Inoltre, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei requisiti richiesti. La domanda deve essere presentata attraverso uno dei seguenti canali:

  • portale web del sito www.inps.it;
  • Contact Center Integrato chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di patronato.

 

CLICCA QUI per visualizzare il messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021 dell’INPS

CLICCA QUI per visualizzare il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79

 

La Segreteria FNAARC rimane a disposizione per maggiori informazioni.