Contributo a fondo perduto “perequativo”

 

Il contributo “perequativo” rientra tra le misure di aiuto per l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, infatti, ricordiamo che la misura del Contributo a fondo perduto del Decreto “Sostegni-bis” rivolta ai titolari di Partita IVA è stata suddivisa in tre tipologie:

  1. automatico, già riconosciuto ai beneficiari;
  2. alternativo, per cui è possibile presentare istanza per la richiesta fino al 2 settembre 2021; (CLICCA QUI per approfondire)
  3. perequativo, parametrato al risultato dell’esercizio.

Il contributo in esame si basa sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato. Il contributo “perequativo”, infatti, verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio e terrà conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021. L’istanza per il riconoscimento del contributo potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

Per ottenere il contributo “perequativo” dovrà essere presentata un’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, al momento si è in attesa di un nuovo provvedimento con tutti i dettagli. Tuttavia, la possibilità di presentare l’istanza è subordinata alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021.

Sono state presentate richieste per prorogare il termine di presentazione, ma non è stato emanato alcun nuovo decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze. Pertanto, la scadenza del termine del 10 settembre dovrà essere rispettata per i soggetti che hanno intenzione di fare istanza per il contributo “perequativo”.

 

Beneficiari, misura e modalità del contributo “perequativo” 

Il contributo “perequativo” spetta a tutti i soggetti che:
  • svolgono attività d’impresa;
  • esercitano arte o professione;
  • producono reddito agrario;
  • titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, quindi anche Agenti e Rappresentanti di Commercio.
Il contributo spetta esclusivamente a soggetti con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (quindi, nel 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Il contributo in esame spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 in misura pari o superiore alla percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze. L’importo del contributo in esame non potrà essere superiore alla soglia massima di 150.000 euro, così come previsto per gli altri contributi a fondo perduto, mentre non è prevista una soglia minima erogabile. Il contributo potrà essere ricevuto in denaro o sotto forma di credito d’imposta.

 

La Segreteria FNAARC rimane a disposizione per chiarimenti. Seguiranno aggiornamenti.