Contributo a fondo perduto “perequativo”: campi e scadenza della dichiarazione dei redditi

 

Documentazione necessaria e scadenze

La possibilità di presentare l’istanza per il Contributo a fondo perduto “perequativo” è subordinata alla presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre 2021.

In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale che definirà la percentuale di variazione del risultato economico d’esercizio tra i due periodi d’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha definito i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio.

CLICCARE i link di seguito per visualizzare i dettagli:

Provvedimento dell’Agenzia delle entrate

Allegato A del provvedimento

 

La misura d’aiuto in sintesi

Il contributo a fondo perduto “perequativo” rientra tra le misure di aiuto per l’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

La misura del Contributo a fondo perduto del Decreto “Sostegni-bis” rivolta ai titolari di Partita IVA è infatti suddivisa in tre tipologie:

  1. automatico, già riconosciuto ai beneficiari;
  2. alternativo, per cui era possibile presentare istanza entro il 2 settembre 2021;
  3. perequativo, parametrato al risultato dell’esercizio.

Il contributo “perequativo” si basa sui risultati economici dei contribuenti, anziché sul fatturato, e verrà assegnato sulla base del peggioramento del risultato economico d’esercizio tenendo conto dei ristori e sostegni già percepiti nel 2020 e nel 2021.

 

Beneficiari

Il contributo a fondo perduto “perequativo” spetta a tutti i soggetti che:

  • svolgono attività d’impresa;
  • esercitano arte o professione;
  • producono reddito agrario;
  • titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, quindi anche Agenti e Rappresentanti di Commercio;

a condizione che:

  • abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente al 26 maggio 2021 (2019 per i soggetti “solari”);
  • vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

In caso di decesso del professionista, gli eredi hanno diritto al contributo?

L’Agenzia delle Entrate rileva che, per poter usufruire del contributo a fondo perduto, occorre, quale ulteriore requisito, che la relativa attività sia in corso alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021) e che, per appurare la cessazione dell’attività, si prescinda dalla volontà del soggetto di cessare la stessa. La cessazione dell’attività si verifica quindi, in ogni caso, anche laddove abbia luogo il decesso del professionista.

Pertanto, nel caso in cui il decesso del professionista si sia verificato in data anteriore al 23 marzo 2021, a tale data l’attività svolta dallo stesso deve considerarsi effettivamente cessata.

Infatti è espressamente chiarito che “il soggetto richiedente il contributo non deve risultare deceduto (se persona fisica) alla data di presentazione dell’istanza ovvero cessato (se persona non fisica) alla data del 23 marzo 2021.

 

 

La Segreteria FNAARC rimane a disposizione per chiarimenti. Seguiranno aggiornamenti.