Proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari – Dl 30 gennaio 2021, n. 7

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2020 è stato pubblicato il decreto legge n. 7 del 30 gennaio 2021, recante:” Proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

 

Il decreto-legge in esame ha apportato alcune modifiche alla legislazione emergenziale per i termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento e per i termini iniziali e finali di notifica degli atti impositivi (vedi ns. Fisco news nn. 139 e 142).

Di seguito si analizzano le disposizioni fiscali contenute nel suddetto provvedimento.

 

E’ stata prorogata la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS dal 31 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 (art. 68, D.L. n. 18/2020, il cd. decreto “Cura Italia”, convertito dalla L. n. 27/2020, vedi ns. Fisco news n. 46/2020).

 

In base al citato art. 68, i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione; di conseguenza, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2021.

 

Relativamente ai termini di notifica, non viene modificato l’art. 68, comma 4-bis, lettera b), ultimo periodo, D.L. n. 18/2020, secondo cui tutti i termini, di prescrizione e di decadenza, che scadono nel 2020 in merito alla notifica delle cartelle di pagamento slittano automaticamente al 31 dicembre 2022; l’anno 2016 (dichiarazione presentata nel 2017), continua pertanto a scadere, se si tratta di liquidazione automatica, il 31 dicembre 2022, anziché il 31 dicembre 2020.

 

Sono sospese le rate da dilazioni dei ruoli (art. 19, D.P.R. n. 602/73) che scadono dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021; il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo 2021; la sospensione riguarda anche gli accertamenti esecutivi dei Comuni e altri enti locali, soggetti alla proroga, per le ingiunzioni fiscali e accertamenti doganali; la sospensione non si applica per gli accertamenti esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate.

 

Sono sospesi fino al 28 febbraio 2021, anziché fino al 31 gennaio 2021, i pignoramenti di salari e stipendi, nonché le procedure di blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 152, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020, vedi ns. Fisco news n. 69/2020).

 

E’ prorogata tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, anziché tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, l’emissione degli avvisi bonari da liquidazione automatica, comunicazioni di liquidazione IVA e controllo formale, nonché di altri atti “minori” come il recupero delle tasse di concessione governativa e delle tasse automobilistiche (art. 157, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020, vedi ns. Fisco news n. 107/2020).

 

Pertanto, è introdotta una proroga di quattordici mesi, anziché di un anno, dei termini di notifica delle relative cartelle di pagamento:

  • in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017), il termine per la notifica della cartella in seguito alle operazioni di mera liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973) scade il 28 febbraio 2023, anziché il 31 dicembre 2021;
  • per la dichiarazione presentata nel 2018 (anno d’imposta 2017) e nel 2017 (anno d’imposta 2016), il termine per la notifica della cartella in seguito al controllo formale vero e proprio (art.36-ter, D.P. R. n. 600/1973) scade, rispettivamente, il 29 febbraio 2024 (e non il 31 dicembre 2022) e il 28 febbraio 2023 (e non il 31 dicembre 2021).

 

Sui termini di notifica degli altri atti impositivi, la notifica potrà avvenire da marzo 2021 al 28 febbraio 2022, anziché dal febbraio 2021 al 31 gennaio 2022.

 

Rimane fermo che l’emissione dell’atto deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2020.

 

Ciò non riguarda solo gli accertamenti esecutivi (relativi a imposte sui redditi, IVA e IRAP) ma ogni atto impositivo (avvisi di recupero dei crediti d’imposta, avvisi di liquidazione …), con l’eccezione della fiscalità locale.

 

E’ introdotta una norma di chiusura, in base alla quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione, nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

 

Restano, altresì, acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora e le sanzioni.