Si ricorda che è consentito regolarizzare l’omessa dichiarazione, mediante ravvedimento operoso, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.
Il ravvedimento si perfeziona versando la sanzione per omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo, nonché i relativi interessi al tasso legale annuo (art. 13, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 472/97). Sulla portata applicativa di tale previsione sono stati resi alcuni chiarimenti dal Ministero dell’Economia e delle finanze con la circolare n. 180/1998. In particolare, è stato stabilito che la predetta disposizione si conforma alle previsioni in materia di imposte sui redditi, IRAP e IVA che qualificano la dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni come “omessa” (art. 2, co. 7 e art. 8, co. 6, DPR n. 322/98).
Per i tributi per i quali non si applicano le predette disposizioni, invece, la circolare ministeriale riconosce che il ravvedimento dell’omessa dichiarazione può perfezionarsi anche decorsi i 90 giorni dal termine ordinario di trasmissione. Con la circolare del 29 aprile 2013 n.1, di contro, l’Agenzia delle entrate contemplava la possibilità di ravvedere l’omessa dichiarazione IMU solo entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Con il chiarimento in esame, reso durante la Videoconferenza del 1° febbraio 2024, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha esplicitato che le disposizioni in esame non trovano applicazione in materia di tributi locali. In assenza di una previsione analoga, la dichiarazione relativa a tributi locali dovrebbe considerarsi “tardiva” (e non “omessa”) anche se trasmessa con ritardo superiore a 90 giorni; pertanto, il ravvedimento operoso dovrebbe ritenersi consentito anche se la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore a 90 giorni. In particolare, se la dichiarazione relativa a tributi locali viene presentata entro i 90 giorni dal termine prescritto, per perfezionare il ravvedimento si applica la riduzione a un decimo del minimo della sanzione per omessa dichiarazione (art. 13, co. 1, lett. c), D.lgs. n. 472/97).
Se invece la dichiarazione viene presentata oltre i 90 giorni dal termine, per perfezionare il ravvedimento vanno applicate le riduzioni da un ottavo a un sesto del minimo, secondo le previsioni di cui all’art. 13, co. 1, lett. b) e b-ter, D.lgs. n. 472/97. In ogni caso, l’avvio di un controllo fiscale preclude il perfezionamento del ravvedimento. Sarà comunque opportuno un confronto con il Comune, per essere sicuri che questo si conformi alla posizione ministeriale e che non si prospetti il pericolo di future contestazioni sul perfezionamento del ravvedimento.