Le misure per la cessazione dello stato di emergenza

 

Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo c.a., ed entrato in vigore il 25 marzo, il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.

Di seguito, le disposizioni principali.

 

Green pass e obbligo vaccinale lavoratori ultracinquantenni

Dal 25 marzo 2022, l’obbligo di esibizione del certificato di vaccinazione o guarigione (cd. “green pass rafforzato”) per l’accesso nei luoghi di lavoro da parte dei lavoratori ultracinquantenni, viene sostituito con l’obbligo degli stessi di possesso ed esibizione, su richiesta, del “green pass base” fino alla data del 30 aprile 2022.

 

Disposizioni volte a favorire il rientro nell’ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19

Si prevede che, fino al 31 dicembre 2022, possono essere adottate una o più ordinanze, al fine di adeguare all’evoluzione dello stato pandemico le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico emanate con ordinanze di protezione civile durante la vigenza dello stato di emergenza in scadenza al 31 marzo 2022, preservando la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo rientro nell’ordinario.

 

Isolamento e autosorveglianza

A decorrere dal 01 aprile 2022, alle persone risultate positive al Covid-19, fino all’accertamento della guarigione, è fatto divieto di spostarsi dalla propria abitazione o dimora (regime di isolamento).

 

A decorrere dalla stessa data, invece, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19, non si applica l’obbligo di isolamento, bensì il regime dell’autosorveglianza.

Avranno pertanto l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti per dieci giorni dalla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 nonché l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso, la cessazione è determinata dalla trasmissione, con modalità anche elettroniche, all’Asl competente, del referto con esito negativo.

Le modalità attuative delle disposizioni sopra descritte sono definite con circolare del Ministero della salute.

 

Graduale eliminazione del green pass base

Dal 01 al 30 aprile 2022 è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (certificato che si ottiene da vaccinazione, guarigione o test) l’accesso ai seguenti servizi e attività:

 

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, ma solo al chiuso – per quelli all’aperto invece il green pass non è più previsto – da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti, che siano ivi alloggiati (per i quali non è più previsto il green pass);
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.

 

Dal 01 aprile, inoltre, non sarà più necessario essere in possesso del green pass per accedere a determinati luoghi e attività quali:

  • servizi alla persona;
  • attività commerciali;
  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari. 

 

L’articolo 6, al comma 8, dispone la proroga al 30 aprile 2022 dell’obbligo di possesso ed esibizione del green pass base” a chiunque svolga un’attività lavorativa nel settore privato, come stabilito all’art. 9-septies del D.L. n. 52/2021 (decreto Riaperture).

 

Graduale eliminazione del green pass rafforzato

Dal 01 al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato (certificato che si ottiene a seguito di vaccinazione o guarigione), l’accesso ad una serie di servizi e attività, tra cui convegni e congressi.

A seguito delle sopra indicate modifiche, a decorrere dal 01 aprile 2022, non sarà più necessario il green pass (né rafforzato né base) per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

 

  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo all’aperto da qualsiasi esercizio (ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale per i quali resta l’obbligo del green pass base);
  • alberghi e altre strutture ricettive (tranne che per i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi ai clienti ivi non alloggiati, per i quali è necessario il green pass base);
  • musei e altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche;
  • sagre e fiere. 

 

Proroga dei termini correlati alla pandemia da Covid-19

Vi sono alcune proroghe dei termini correlati alla pandemia da Covid-19. In particolare:

 

  • viene prorogata fino al 30 giugno 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale, che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, devono assicurare ai soggetti c.d. “fragili”, ovvero ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una maggiore rischiosità;

 

  • contestualmente, fino al 30 giugno 2022, l’inidoneità alla mansione accertata ai sensi dell’art. 83 del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, ovvero connessa alle condizioni suddette, non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

 

Vengono prorogate fino al 30 giugno 2022, infine, le disposizioni in materia di lavoro agile (c.d. smart working) di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020. Nello specifico, oltre a restare in vigore le procedure semplificate per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working, possono continuare ad applicarsi modalità di lavoro agile ai rapporti di lavoro subordinato anche in assenza della sottoscrizione degli accordi individuali.

 

 

 

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