INPS Gestione commercianti – Contribuzione per l’anno 2023

 

L’Inps ha reso noti gli importi dei contributi per la Gestione commercianti

Si riportano di seguito i nuovi parametri per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2023

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

Per l’anno 2023, il reddito minimo annuo imponibile da prendere in considerazione per il calcolo del contributo INPS – Gestione commercianti è pari a 17.504, ovvero pari al minimale annuo degli operai del commercio incrementato di € 671,39 ai sensi dell’art.6 della legge 415/1991.

Su tale valore minimo, da riferire a ciascuno dei soggetti operanti nell’impresa (titolari e collaboratori), devono essere applicate le seguenti aliquote contributive:

  • 24,48%, per i titolari e collaboratori di età superiore a 21 anni;
  • 23,73%, per i collaboratori di età non superiore a 21 anni. Tale aliquota ridotta è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie 21 anni.

Conseguentemente, il contributo calcolato sul minimale risulta così suddiviso:

Contributo annuo      Contributo mensile

                                                                               Minimo                      Minimo

Titolari e collaboratori di età

superiore a 21 anni

€ 4.292,42

(di cui € 7,44 per maternità)

€ 357,70

(di cui € 0,62 per maternità)

Collaboratori di età

non superiore a 21 anni

€ 4.161,14

(di cui € 7,44 per maternità)

€ 346,76

(di cui € 0,62 per maternità)

Anche per il 2023, gli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, e già pensionati presso la gestione Inps, possono – a richiesta – versare una contribuzione pensionistica ridotta del 50%, con conseguente riduzione del corrispondente supplemento di pensione.

 

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale (“contributo a conguaglio”) e massimale imponibile di reddito annuo

Il contributo per l’anno 2023 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2023 per la quota eccedente il predetto minimale di € 17.504 annui, in base alle aliquote sopra indicate e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 52.190.

Per i redditi superiori a € 52.190 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

Per l’anno 2023, il contributo deve essere calcolato applicando le seguenti aliquote:

                                                               Scaglione di reddito
                                                    fino a € 52.190 oltre € 52.190
Titolari e collaboratori di età

superiore a 21 anni

24,48%25,48%
Collaboratori di età

non superiore a 21 anni

23,73%24,73%

Tale contributo (“contributo a conguaglio”), sommato al contributo sul minimale di reddito, è da considerarsi quale acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2023.

Per il 2023, il massimale di reddito individuale entro il quale sono dovuti i contributi risulta pari a:

  • € 86.983, per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore all’1.1.1996 o con anzianità contributiva a tale data. Per i periodi di assicurazione inferiori all’anno, il massimale della gestione deve essere rapportato a mese;
  • € 113.520, per i lavoratori che siano stati iscritti per la prima volta nell’assicurazione obbligatoria con decorrenza successiva al dicembre 1995. Tale massimale annuo non è frazionabile a mese.

 

Contribuzione a saldo

Qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati risulti inferiore a quanto dovuto rispetto alla “totalità dei redditi d’impresa” realizzati nello stesso anno, dovrà essere effettuato un “versamento a saldo”, entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Tali versamenti possono essere effettuati con un differimento massimo di 30 giorni, con maggiorazione pari allo 0,40% dell’importo dovuto a titolo di interessi corrispettivi. Tale maggiorazione si applica a tutte le ipotesi di compensazione tramite presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un’eccedenza a debito a carico del contribuente.

 

Imprese con collaboratori

La determinazione del reddito imponibile ai fini del calcolo contributivo per i familiari collaboratori deve essere effettuata con le seguenti modalità:

  • nel caso di impresa familiare formalmente costituita ai fini fiscali, il contributo va calcolato sulla quota di reddito denunciato ai fini fiscali dal titolare e da ciascun collaboratore;
  • nel caso di aziende non costituite in impresa familiare, il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali, nei limiti del 49% del reddito complessivo d’impresa. In questo caso, il contributo pensionistico per ciascun collaboratore verrà calcolato sulla quota di reddito allo stesso attribuita.

 

Regime contributivo agevolato (Regime forfetario) ai sensi della L. n.190/2014

Il regime agevolato (Regime forfetario di determinazione del reddito) , cui si accede facoltativamente presentando apposita domanda, prevede una riduzione contributiva del 35%.

Per i soggetti già beneficiari nel 2022 del regime fiscale e contributivo, lo stesso si applicherà anche nel 2023, qualora permangano i requisiti di agevolazione fiscale e non sia stata espressa alcuna rinuncia dell’interessato.

Per coloro, invece, che abbiano intrapreso una nuova attività d’impresa nel 2022 e che vogliano aderire al regime per il 2023, è necessaria la comunicazione della propria adesione entro il termine del 28 febbraio 2023.

I soggetti che intraprendono una nuova attività nel 2023 devono, invece, comunicare la volontà di aderire al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione.

 

Termini e modalità di versamento

Il versamento dei contributi, mediante i modelli F24, deve essere effettuato alle scadenze di seguito indicate:

  • versamento delle 4 rate sul minimale di reddito: 16 maggio 2023, 21 agosto 2023, 16 novembre 2023 e 16 febbraio 2024;
  • versamenti sul reddito eccedente il minimale (saldo 2022, primo e secondo acconto 2023): entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

Si ricorda, al riguardo, che i modelli F24 con i dati e gli importi per il pagamento della contribuzione sono pubblicati nel “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti” – “Dati del mod. F24”, in cui è possibile visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello per il pagamento.

Per ulteriori dettagli, si fa rinvio alla Circolare INPS n. 19 del 10.2.2023