Esclusione IRAP per le persone fisiche – approfondimento

 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 4 del 18 febbraio 2022, con alcuni chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021) in relazione all’esclusione da IRAP prevista, dal 2022, per le persone fisiche esercenti:

  • attività commerciali,
  • arti e professioni, compresi gli Agenti e Rappresentanti di Commercio costituiti in forma di ditta individuale.

 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’esclusione dall’IRAP riguarda le persone fisiche esercenti imprese commerciali, ove per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., anche se non organizzate in forma d’impresa, quali: attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi, attività intermediarie nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività bancaria o assicurativa, altre attività ausiliarie alle precedenti.

 

Al ricorrere della condizione di esercizio di impresa commerciale, considerata la natura di impresa individuale, non è soggetta ad IRAP l’impresa familiare a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 01 gennaio 2022. L’impresa familiare, infatti, come chiarito nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 176/2008, “ha natura individuale e non collettiva (associativa); pertanto è imprenditore unicamente il titolare dell’impresa, il quale la esercita assumendo in proprio diritti ed obbligazioni, oltre la piena responsabilità verso i terzi”. In tal senso è anche la risposta della medesima Agenzia delle Entrate all’interpello n. 195/2021, che chiarisce che l’unico soggetto in un’impresa familiare ex articolo 230-bis del codice civile avente la qualifica di imprenditore è il titolare dell’impresa stessa.

 

Per le medesime considerazioni sopra illustrate, sono escluse dall’IRAP, a decorrere sempre dal periodo d’imposta in corso al 01 gennaio 2022, anche le aziende coniugali non gestite in forma societaria. L’esclusione dall’IRAP dei suddetti soggetti determina, a decorrere dal 2022, la caducazione degli obblighi documentali, contabili e dichiarativi funzionali alla determinazione e all’assolvimento del tributo.

 

Permangono, invece, tutti gli obblighi documentali, contabili, dichiarativi e di versamento dell’imposta, in acconto e a saldo, relativi ai periodi d’imposta precedenti al 2022.

In sintesi, se ancora soggette a IRAP nel 2021 perché autonomamente organizzate, le persone fisiche esercenti attività d’impresa e arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

  • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30 novembre 2022;
  • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30 giugno 2022 (ovvero entro il 22 agosto 2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

 

Non sono invece più dovuti gli acconti d’imposta relativi al 2022.

 

Poiché l’esclusione dall’IRAP interessa solo chi esercita l’attività in forma individuale, gli studi associati, le associazioni professionali e gli Agenti e Rappresentanti di Commercio costituiti in forma societaria, continueranno a essere soggetti a IRAP anche dopo il 2021.

 

 

CLICCARE QUI per visualizzare la circolare dell’Agenzia delle Entrate

 

 

La Segreteria rimane a disposizione per maggiori informazioni.