Decreto “Sostegni bis” – in vigore dal 26 maggio 2021 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021 è stato pubblicato il decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, recante:” Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Il cd. decreto “Sostegni bis” è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

 

In particolare, si affrontano in questa sede i seguenti temi di natura tributaria:

  • Il nuovo contributo a fondo perduto per le attività economiche penalizzate dalle chiusure anti-Covid,
  • l’estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda,
  • la proroga al 30 giugno 2021 del termine di sospensione dell’attività dell’Agente della riscossione

 

Contributo a fondo perduto (art. 1)

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è riconosciuto ai soggetti già beneficiari del contributo a fondo perduto disciplinato dal decreto “Sostegni” (art. 1, Dl n. 41/2021 e vedi ns. circolare n. 6/2021), un nuovo indennizzo di pari importo, senza necessità di presentare un’ulteriore istanza.

Il suddetto contributo spetta a condizione che la partita Iva risulti attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni bis” in esame) e che il primo contributo non sia stato indebitamente percepito o restituito. Il contributo sarà corrisposto in via automatica dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sullo stesso conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo ovvero potrà essere riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, nel caso in cui il richiedente abbia effettuato tale scelta in occasione della prima attribuzione (commi 1-3).

In alternativa, i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021, residenti o stabiliti nel territorio dello stato, possono accedere a un diverso contributo, a condizione che abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”) e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

 

I soggetti che sono stati ammessi al contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni” e ricevono, in automatico, l’indennizzo di cui ai predetti commi 1-3, possono richiedere l’eventuale maggiore valore calcolato con il nuovo criterio. In tale ipotesi, la somma già ricevuta o riconosciuta come credito d’imposta sarà scomputata dall’ammontare spettante. Viceversa, se dall’istanza dovesse emergere un contributo inferiore al precedente, alla stessa non verrà dato seguito.

Con riferimento al calcolo del contributo, per i soggetti che hanno beneficiato del precedente contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni”, questo è determinato applicando alla differenza di fatturato le stesse percentuali previste dal precedente contributo con riferimento ai soggetti rientranti nei diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019 (60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni).

Ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del decreto “Sostegni”, invece, alla suddetta differenza si applicano le seguenti percentuali, definite sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019: 90% fino a 100.000 euro; 70% da 100.000 a 400.000 euro; 50% da 400.000 a un milione; 40% da uno a 5 milioni; 30% da 5 a 10 milioni.

 

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e può essere riconosciuto, a scelta del contribuente, direttamente sul conto corrente del beneficiario o tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione in F24.

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessato dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate, con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento della stessa Agenzia entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica.

Per i soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza potrà essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021 (commi 5-15).

Ai medesimi soggetti, infine, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto nel caso in cui il risultato economico d’esercizio relativo al periodo in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello in corso al 31 dicembre 2019, presenti un peggioramento almeno pari alla percentuale che sarà definita con decreto ministeriale.

 

L’ammontare del contributo sarà determinato applicando la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei vari ristori, sostegni e contributi Covid già ricevuti.

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate, con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento della stessa Agenzia entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica; l’istanza potrà essere trasmessa soltanto se la dichiarazione dei redditi 2020 verrà presentata entro il 10 settembre 2021 (commi 16-27).

 

Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 4)

Come noto, per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica, è stato istituito un credito d’imposta in relazione all’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale o artigianale e dei canoni per affitto d’azienda (art. 28, co.1, 2 e 4, D.L. n. 34/2020, il cd. decreto “Rilancio”, convertito dalla L. n. 77/2020 e successive modificazioni, vedi ns. Fisco news n. 107/2020).

In particolare, il suddetto credito d’imposta spetta, oltre alle imprese turistico-ricettive alle agenzie di viaggio e ai tour operator, agli esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, nonché agli enti non commerciali (inclusi quelli del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) nella misura del 60% del canone mensile per la locazione di immobili a uso non abitativo e del 30% dei canoni per affitto d’azienda in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti sopra indicati ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. Le suddette disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID19”, e successive modifiche.

 

 

Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione (art. 9, co.1 e 2)

Come noto, per la proroga dei pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito la norma di riferimento è l’art. 68, D.L. n. 18/2020 (il c.d. decreto “Cura Italia”) che aveva sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento;
  • accertamenti esecutivi;
  • accertamenti esecutivi doganali;
  • ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
  • accertamenti esecutivi degli enti locali.

 

Per questi atti era stato previsto che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Inoltre, il citato decreto “Cura Italia” aveva disposto che i termini delle sospensioni decorrevano dalla data del 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 (c.d. prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.

 

La suddetta disposizione, con il perdurare della situazione emergenziale, è stata successivamente prorogata più volte ad opera degli altri decreti anti Covid succedutisi nei mesi seguenti sino ad arrivare all’ultima proroga annunciata nel comunicato stampa del MEF n. 88 del 30 aprile 2021 che differiva al 31 maggio 2021, anziché il 30 aprile 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione da parte dell’amministrazione finanziaria (vedi da ultimo ns. Fisco news n. 42/2021).

 

Il periodo di sospensione dei termini per versare le somme derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito, nonché di sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, relativi alle somme dovute a titolo di stipendio, di pensione, di indennità sostitutive o di assegni di quiescenza (art. 152, comma 1, D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, il cd. decreto “Rilancio”) è ulteriormente prorogato al 30 giugno 2021.

 

Pertanto, i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione dovranno essere effettuati entro il 31 luglio 2021.

 

Si ricorda quanto specificato dall’ Agenzia delle entrate-riscossione mediante proprie FAQ:

  • sino al 30 giugno 2021 non è sospesa la sola notifica delle cartelle di pagamento, ma anche l’adozione di misure cautelari (fermi delle auto, ipoteche esattoriali) nonché esecutive (pignoramenti);
  • sebbene, dal punto di vista normativo, il pagamento debba avvenire “in unica soluzione” entro il 31 luglio 2021, è possibile domandare la dilazione dei ruoli;
  • sono sospese, sino al 30 giugno 2021, le procedure di blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
  • comunque, gli Agenti della riscossione esaminano, anche nel periodo di sospensione, eventuali domande di dilazione;
  • se fosse già stato disposto il fermo dell’auto, rimarrebbe possibile pagare la prima rata del piano di dilazione per “sbloccarlo”.

 

Gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo in cui non ha operato la sospensione, cioè dal 1° maggio 2021 fino al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del cd. decreto “Sostegni bis”), restano validi e ne sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti; per gli eventuali versamenti eseguiti in quell’intervallo temporale, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive, così come restano fermi gli accantonamenti effettuati e definitivamente acquisite le somme accreditate all’agente della riscossione. SERVIZI TRIBUTARI ANNO 2021 Sono prive di effetto, invece, le verifiche degli inadempimenti (articolo 48-bis, D.P.R. n. 602/1973) eseguite dal 1° maggio 2021, se l’agente non ha ancora notificato l’ordine di versamento; in tali ipotesi, le PA possono procedere al pagamento in favore del beneficiario.