Bonus alluvione Agenti di Commercio: domande dal 15 giugno

Pubblicata la circolare INPS con le linee guida per richiedere il bonus fino a 3.000 € per i lavoratori autonomi ed, in particolare, gli Agenti di Commercio colpiti dall’alluvione.

Il decreto alluvione n. 61 del 1 giugno 2023, in vigore dal 2 giugno, contiene le misure  a sostegno delle imprese coinvolte dalla tragica alluvione che ha colpito le regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche.

Per i possessori di partita IVA, tra cui gli agenti e i Rappresentanti di Commercio, sono stati stanziati circa  253 milioni di euro per il 2023.

A chi spetta? 

Come specificato da INPS nella Circolare 54 del 8 giugno 2023, il contributo una tantum spetta ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero operano prevalentemente in uno dei Comuni indicati nell’allegato 1 e che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

A quanto ammonta l’indennizzo?

Il contributo è una tantum, ed è riconosciuto per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. È pari a 500 € per ciascun periodo di sospensione non superiore a quindici giorni, fino ad un massimo di 3.000 €.

L’indennità viene erogata da INPS a cui deve essere presentata domanda adeguatamente documentata.

Con riferimento ai periodi di sospensione, il lavoratore richiedente l’indennità una tantum è tenuto, in sede di presentazione della domanda, a dichiarare il periodo o i periodi durante il/i quale/i l’attività lavorativa è rimasta sospesa a causa degli eventi alluvionali, indicando per ciascun periodo la data di inizio e fine della sospensione medesima.

Per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

L’Inps ha reso noto che, qualora dall’attività di monitoraggio dovesse emergere il raggiungimento del complessivo limite di spesa previsto dal D.L. n.61/2023, non si provvederà all’accoglimento delle ulteriori domande.

Indicazione dei periodi di sospensione

L’Inps fornisce le indicazioni utili all’inserimento, nella domanda, dei periodi di sospensione dell’attività, il cui inizio e fine devono essere dichiarati dal lavoratore richiedente, sotto la propria responsabilità.
In particolare:

  • si può presentare una domanda per ogni periodo di sospensione oppure un’unica domanda per tutti i periodi;
  • i periodi di sospensione dell’attività, fino a un massimo di 6 periodi, possono anche essere continuativi;
  • possono essere valorizzati solo intervalli di sospensione relativi a periodi già trascorsi.

Come fare domanda?

I potenziali destinatari delle indennità, al fine di ricevere la prestazione, possono presentare domanda all’INPS a partire dal 15 giugno ed entro la data del 30 settembre 2023 esclusivamente in via telematica, accedendo con le proprie credenziali da questo link, oppure tramite contact center (803 164 da rete fissa; 06 164164 da rete mobile) o Patronato.

La circolare non specifica l’obbligo di documentazione dei danni ma precisa che l’istituto procederà  con verifiche incrociate anche in collaborazione con Enti e Istituzioni esterni  e, nel caso di insussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 8 del decreto-legge n. 61 del 2023, avvierà la procedura di recupero, ferme restando le sanzioni, anche penali, legislativamente previste.


Per maggiori dettagli, si rinvia al testo integrale della circolare visionabile qui.

Sarà nostra cura tenervi aggiornarvi su eventuali indicazioni aggiuntive a riguardo. Nel frattempo, restiamo a disposizione per maggiori informazioni.