Approfondimento sul contributo a fondo perduto del “Decreto Sostegni”

Il “Decreto Sostegni” prevede la concessione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, quindi anche per Agenti e Rappresentanti di Commercio, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Sono esclusi dalla concessione del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della disposizione in commento (23 marzo 2021) o che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data. Sono altresì esclusi i soggetti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria (art. 1, D.L. n. 41/2021, convertito dalla L. n. 69/2021).

L’Agenzia delle Entrate, in data 24 giungo 2021, ha pubblicato alcune risposte relative al suddetto contributo a fondo perduto con cui ricorda, in via preliminare, che la circolare

n. 5/2021, appositamente dedicata a tale contributo, ha affermato che, per quanto non specificatamente esaminato e tenuto conto delle differenze del contributo “Sostegni” rispetto al contributo a fondo perduto dell’art. 25, DL 34/2020 (“Decreto Rilancio”), restano applicabili i chiarimenti già forniti con le circolari nn. 15/2020 e 22/2020.

Tra le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate, segnaliamo quella relativa al Regime 

forfetario: con la risposta numero 443 viene affermato che il contributo a fondo perduto del “Decreto Sostegni” non rileva ai fini della determinazione della soglia dei ricavi/compensi per l’accesso al regime forfetario.

 

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