Agente di commercio monomandatario o plurimandatario: quale scegliere in base alle tue esigenze?

L’agente di commercio plurimandatario e il diritto di esclusiva

FNAARC agente di commercio plurimandatario o monomandatario

Il codice civile all’articolo 1743 disciplina il diritto di esclusiva che consiste nel divieto, per la casa mandante, di avere contemporaneamente più agenti di commercio nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività e, per l’agente di commercio, di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività gli affari di più imprese concorrenti tra loro.
Questo reciproco diritto/dovere è considerato un elemento naturale del contratto di agenzia nel senso che, a meno che non sia espressamente escluso, si considera reciprocamente concesso.

Così ad esempio ove un contratto (sempre scritto e mai solo verbale) affida all’agente plurimandatario l’incarico di vendere vino nella città di Milano, quell’agente non potrà mai vendere vino prodotto da un’altra ditta nella città di Milano. È altrettanto chiaro però che, sempre quello stesso agente, nella città di Milano potrà promuovere la vendita, ad esempio, di panettoni.

L’agente di commercio monomandatario e il contratto di esclusiva

Nel monomandato il concetto di esclusiva viene invece dilatato sino al punto di escludere il diritto per l’agente di promuovere le vendite di qualsiasi altro prodotto (non solo il vino) in qualsiasi città, comune, provincia, regione italiana (e/o anche all’estero).

Ci si rende conto che il monomandato è un obbligo pesante solo per l’agente, dato che l’esclusiva della mandante, nell’esempio sopra citato, era e rimane limitato solo al vino nella città di Milano, mentre, per l’agente, si estende a qualsiasi prodotto alimentare o non in tutta Italia e in alcuni casi anche all’estero.
Secondo alcuni, infatti, l’agente monomandatario è un lavoratore dipendente senza le garanzie di un lavoratore dipendente. Il monomandato, però, esiste anche non avendo la diffusione del plurimandato, e qualche ragione dovrà pure esserci. Tralasciamo le possibili motivazioni di carattere commerciale, di prodotto, di zona, di specializzazione su un certo tipo di prodotto, limitiamo le nostre note agli elementi che ci sono propri e passiamo ad esaminare gli altri aspetti.

Le differenze tra agente monomandatario e plurimandatario

  1. La legge: il codice civile richiama l’obbligo di esclusiva per un solo preponente unicamente all’articolo 1751 bis n.4 laddove venga valutato dal giudice (se) chiamato a determinare in via equitativa l’ammontare della indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale;
  2. Il Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione Enasarco prevede limiti più alti dell’ammontare dei contributi per gli agenti monomandatari;
  3. Contrattazione collettiva: per contrattazione collettiva intendiamo gli Accordi Economici Collettivi Commercio e Industria, essendo i più diffusi. Ebbene, sia l’AEC Commercio che L’AEC Industria prevedono termini diversi, ovviamente più favorevoli per il monomandato, sia per quanto riguarda le modalità di pagamento del patto di non concorrenza post contrattuale (se previsto), sia per la durata del preavviso in caso di risoluzione del contratto ad opera della mandante, sia ancora per la quantificazione della indennità di fine rapporto (meglio nota come FIRR).

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