Decreto Sostegni: le principali misure di interesse per Agenti e Rappresentanti di commercio

Milano, 23 marzo 2021 – Il Decreto Sostegni, emanato dal Consiglio dei Ministri e in vigore da oggi 23 marzo 2021, che ha introdotto nuove misure in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, interviene con uno stanziamento di circa 32 miliardi di euro.

Il Decreto Sostegni ha eliminato il riferimento ai codici ATECO, innalzato a 10 milioni di euro la soglia massima di fatturato dei soggetti beneficiari, e riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA.

Nella sua interezza, il Decreto Sostegni si compone di cinque sezioni:

  1. sostegno alle imprese e all’economia
  2. disposizioni in materia di lavoro
  3. misure in materia di salute e sicurezza
  4. enti territoriali
  5. altre disposizioni urgenti

 

Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA

L’Articolo 1 del Decreto Sostegni – Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA – riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, a condizione che l’ammontare medio mensile del fratturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti elencati sopra.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, è necessario presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti necessari previsti dal decreto. Tale istanza deve essere presentata, direttamente dal diretto interessato o da un intermediario, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a 100.000 euro
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini della media, si rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Per tutti i soggetti, inoltre, l’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contribuente può anche scegliere di ricevere il contributo a fondo perduto sotto forma di credito d’imposta, presentando l’apposito modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

 

Di seguito alcuni esempi di calcolo del contributo a fondo perduto*:

 

Fatturato 201960.000100.000120.000200.000
Fatturato 202030.00060.00080.000120.000
Differenza tra il fatturato del 2020

e quello del 2019 (>≥ 30%)

30.000

(50%)

40.000

(40%)

40.000

(33%)

80.000

(40%)

Ammontare medio mensile della

differenza tra i due fatturati

2.5003.3343.3346.667
Percentuale da applicare

all’ammontare medio mensile calcolato

dalla differenza tra i due fatturati

60%60%50%50%
Previsione del contributo a fondo perduto.

Nel caso di società, l’importo minimo sarà pari a 2.000 euro

1.5002.0001.6673.333

 

Stralcio automatico delle cartelle di pagamento sino a 5.000

Tra le misure introdotte, è previsto anche lo stralcio automatico delle cartelle di pagamento sino a 5.000 euro in relazione ai singoli carichi, comprensivi di capitale, sanzioni e interessi, consegnati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 (occorre considerare la data di consegna del ruolo ad opera dell’ente creditore e non la data di notifica della cartella di pagamento).

I soggetti beneficiari sono le persone fisiche e le persone giuridiche che, nell’anno 2019, hanno conseguito un reddito imponibile non superiore a 30.000 euro.

Questa nuova disposizione riguarda i carichi affidati agli agenti della riscossione da qualunque ente creditore, pubblico e privato, che sia ricorso all’utilizzo del sistema di riscossione a mezzo ruolo, fatti salvi alcuni debiti espressamente esclusi dal decreto. Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento; pertanto, se il debitore ha già pagato il debito, non avrà diritto al rimborso delle somme versate. Lo stralcio avverrà secondo le modalità ed i termini stabiliti con successivo ed apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Nuove misure in materia di trattamenti di integrazione salariale

Il Decreto Sostegni prevede, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, la possibilità di richiedere:

  • il trattamento di integrazione salariale CIGO per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
  • l’Assegno Ordinario e la CIGD per una durata massima di 28 settimane che devono essere collocate tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

L’accesso ai predetti trattamenti è consentito senza il riconoscimento di un contributo addizionale e per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto in commento.

Un elemento di novità della disposizione riguarda la presentazione delle istanze di trattamento nonché la trasmissione dei dati necessari alla liquidazione da parte dell’Inps che saranno possibili tramite un nuovo flusso telematico denominato “UniEmens CIG”. Il termine per la presentazione delle domande è confermato entro la fine del mese successivo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Tuttavia, in fase di prima applicazione, il termine di scadenza è fissato entro la fine del mese successivo la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni. In caso di pagamento diretto il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’INPS i dati necessari per il pagamento e il saldo entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.

In fase di prima applicazione i predetti termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto se tale data è posteriore a quella “ordinaria” che fissa la scadenza per l’invio dei dati all’INPS entro il mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale. Decorsi tali termini il pagamento rimarrà a carico del datore di lavoro.

Per quanto riguarda, invece, la concessione dei trattamenti, le integrazioni salariali possono essere riconosciute sia con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps sia con le modalità di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 148/2015 (pagamento anticipato da parte del datore).

 

Blocco dei licenziamenti individuali e collettivi

Il Decreto Sostegni prevede il blocco generalizzato dei licenziamenti economici individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021 nonché le sospensioni delle procedure pendenti, di cui agli artt. 4, 5 e 24 della Legge n.223/91, avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto. In caso di ricorso ai trattamenti di CIGD o di Assegno Ordinario dal 1° luglio e fino al 31 ottobre 2021, il divieto di licenziamento si prolunga per l’intero periodo di fruizione dei predetti trattamenti.

Il divieto di licenziamento non si applica:

  • nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 c.c.;
  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi;
  • i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione.

 

 

CLICCA QUI per leggere il Decreto Legge “Sostegni” sul sito della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

La Segreteria FNAARC Milano rimane a disposizione per chiarimenti e supporto.

 

 

* Le stime sono arrotondate per una più facile lettura della tabella. I calcoli riportati sono al solo scopo esemplificativo, non sono da ritenersi ufficiali e definitive. Per definire precisamente la misura del contributo a fondo perduto che spetta a ciascun soggetto richiedente, si invita a considerare ufficiale il solo calcolo presentato dall’Agenzia delle Entrate nella propria area telematica di riferimento.